(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 24 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La presente legge promuove lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina: a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale; b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale; c) l'incentivazione delle attivita' delle associazioni di promozione sociale; d) la programmazione regionale delle attivita' di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni. 2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all'Art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l'esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.