(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 50 del 24 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  La  presente legge promuove lo sviluppo dell'associazionismo,
salvaguardandone  l'autonomia,  allo scopo di favorire il formarsi di
nuove  realta'  associative  e  di  consolidare  e  rafforzare quelle
esistenti. Essa, in particolare, disciplina:
      a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale;
      b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale;
      c)  l'incentivazione  delle  attivita'  delle  associazioni  di
promozione sociale;
      d)  la  programmazione  regionale delle attivita' di promozione
sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni.
    2.   Sono  considerate  associazioni  di  promozione  sociale  le
associazioni  indicate all'Art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
con  l'esclusione  di  quelle  indicate  ai  commi 2 e 3 del medesimo
articolo.